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AREE TEMATICHE

L'iscrizione all'Anagrafe dei residenti all'estero (AIRE) è obbligatoria quando il cittadino italiano dimora all’estero per almeno un anno.

L’iscrizione all’A.I.R.E. consente l’esercizio del diritto di voto per corrispondenza, in occasione di elezioni politiche o referendum abrogativi.

È possibile iscriversi all’AIRE presso il Consolato Italiano nello Stato di residenza.

La richiesta può essere presentata anticipatamente presso l’Ufficio AIRE del Comune di Milano, presentando un documento d’identità valido, ma per la definizione della pratica occorre comunque che l'interessato si presenti al Consolato Italiano nello stato di residenza all'estero e che il Consolato invii la conferma di iscrizione al Comune di Milano.

La domanda deve essere presentata dall'interessato attraverso l'apposito sportello anagrafico utilizzando il modulo allegato in fondo alla pagina.

In caso di trasferimento di intero nucleo famigliare può presentarsi anche un solo componente della famiglia purchè maggiorenne e in possesso della fotocopia dei documenti d'identita' delle persone maggiorenni che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente. In questo caso, il modulo deve essere sottoscritto anche dai componenti maggiorenni.

A chi rivolgersi
Comune di San Valentino Torio
Ufficio A.I.R.E
via Matteotti, 13

La dichiarazione di trasferimento all'estero puo' essere inoltre inviata:

  • via e-mail alla casella:  Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. (al fine di facilitare e velocizzare lo smistamento delle richieste si chiede cortesemente di indicare nell'oggetto della e-mail la sigla "APR")
  • via posta raccomandata alla sede di Via Matteotti,13 - Settore Affari Generali- Ufficio A.I.R.E. 84010 - San Valentino Torio (SA)

L'inoltro per via telematica e' consentito ad una delle seguenti condizioni:

  • che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale
  • che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del richiedente 
  • che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identita' del richiedente siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice

In caso di richiesta trasmessa per via telematica, fax o postale, per la compilazione della domanda, si consiglia di seguire le indicazioni riportate sul fac-simile allegato in fondo alla pagina.

 

Chi cambia città o indirizzo deve comunicarlo all’Ufficio Anagrafe, entro 20 giorni dal trasferimento.

Con l'entrata in vigore delle norme previste dal decreto in materia di semplificazione e sviluppo (D.L. n.5 del 9 febbraio 2012),  l'Ufficiale d'Anagrafe, nei due giorni lavorativi successivi alla presentazione delle dichiarazioni,  effettua le iscrizioni anagrafiche. Gli effetti giuridici delle iscrizioni anagrafiche decorrono dalla data di presentazione della dichiarazione.

L'Ufficio Anagrafe provvederà successivamente ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti per l'iscrizione anagrafica.

In caso di dichiarazioni mendaci sarà data informativa all’autorità giudiziaria competente. Gli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 prevedono infatti la decadenza dai benefici e sanzioni penali per chi dichiara il falso ad un pubblico ufficiale.

In caso di esiti negativi degli accertamenti,  l'Ufficio Anagrafe provvede ad inviare una comunicazione di interruzione dei termini del procedimento alla quale l'interessato potrà replicare presentando memorie o documenti utili all'istruttoria del procedimento.

La richiesta può  essere inoltrata:

- via e-mail alla casella: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. (al fine di facilitare e velocizzare lo smistamento delle richieste si chiede cortesemente di indicare nell'oggetto della e-mail la sigla  "APR")

- via posta raccomandata al Settore Affari Generali - Ufficio Anagrafe - Via Matteotti n.13 - Ufficio Residenze (in caso di trasferimento di residenza da altro comune) - 84010 San Valentino Torio (SA).

L'inoltro via casella email è consentito seguendo una delle seguenti modalità:

a) acquisizione mediante scanner della copia della dichiarazione recante la firma autografa e della copia del documento d'identità del richiedente e trasmissione tramite casella di posta elettronica semplice

b) trasmissione della dichiarazione attraverso la casella di posta elettronica certificata (PEC) intestata al richiedente

c) sottoscrizione della dichiarazione con firma digitale e invio tramite casella di posta elettronica semplice o PEC

In caso di richiesta trasmessa per via telematica, fax o postale, per la compilazione della domanda, si consiglia di seguire le indicazioni riportate sul fac-simile allegato in fondo alla pagina.

Oppure, occorre presentarsi presso l'Ufficio Anagrafe di Via Matteotti n°13 negli orari di ufficio con documento d'identità valido, estremi della patente di guida e del libretto di circolazione dei veicoli di proprietà.

In caso di trasferimento di intero nucleo famigliare può presentarsi anche un solo componente della famiglia purchè maggiorenne e in possesso della fotocopia dei documenti d'identita' delle persone maggiorenni che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente. In questo caso,  il modulo deve essere sottoscritto anche dai componenti maggiorenni.

 

Allegati:

(165 Kb)

 

Tutti i cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea con regolare permesso di soggiorno, hanno l’obbligo di richiedere l’iscrizione anagrafica (eccetto il personale diplomatico e consolare).

Con l'entrata in vigore delle norme previste dal decreto in materia di semplificazione e sviluppo (D.L. n.5 del 9 febbraio 2012), l'Ufficiale d'Anagrafe, nei due giorni lavorativi successivi alla presentazione delle dichiarazioni,  effettua le iscrizioni anagrafiche. Gli effetti giuridici delle iscrizioni anagrafiche decorrono dalla data di presentazione della dichiarazione.

L'Ufficio Anagrafe provvederà successivamente ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti per l'iscrizione anagrafica.

In caso di dichiarazioni mendaci sarà data informativa all’autorità giudiziaria competente. Gli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 prevedono infatti la decadenza dai benefici e sanzioni penali per chi dichiara il falso ad un pubblico ufficiale.

In caso di esiti negativi degli accertamenti,  l'Ufficio Anagrafe provvede ad inviare una comunicazione di interruzione dei termini del procedimento alla quale l'interessato potrà replicare presentando memorie o documenti utili all'istruttoria del procedimento.

I cittadini provenienti dall’estero devono compilare il modulo d’iscrizione e presentare:

  • passaporto o carta d’identità, in originale e in fotocopia
  • originale e fotocopia del visto di ingresso (solo se provenienti dall'estero)
  • codice fiscale, in originale e in fotocopia
  • permesso di soggiorno, in originale e in fotocopia
  • in caso di incompletezza dei dati sul documento di identità è necessario produrre anche una dichiarazione consolare con i dati anagrafici completi, rilasciata dal proprio Consolato o Ambasciata, legalizzata dalla Prefettura di Milano (per l'elenco dei paesi esenti da legalizzazione occorre fare riferimento alla Conv. Aja 1961).

I cittadini stranieri provenienti da altro Comune italiano devono compilare il modulo d’iscrizione e presentare i seguenti documenti:

  • permesso di soggiorno valido, in originale e in fotocopia
  • documento d’identità, in originale e in fotocopia
  • codice fiscale, in originale e in fotocopia
  • modulo per l’aggiornamento della patente di guida italiana e della carta di circolazione dei veicoli di cui si è titolari.

Come presentare la richiesta

 

La richiesta di iscrizione anagrafica può  essere inviata:

  • via e-mail alla casella:  Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. (al fine di facilitare e velocizzare lo smistamento delle richieste si chiede cortesemente di indicare nell'oggetto della e-mail la sigla   "APR")
  • via posta raccomandata al Settore Affari Generali, via Matteotti, 13 - Ufficio Anagrafe(in caso di trasferimento di residenza da altro comune o dall'estero) 84010 San Valentino Torio (SA)

L'inoltro per via telematica è consentito seguendo una delle seguenti modalità:

  • acquisizione mediante scanner della copia della dichiarazione recante la firma autografa e della copia del documento d'identità del richiedente e trasmissione tramite casella di posta elettronica semplice
  • trasmissione della dichiarazione attraverso la casella di posta elettronica certificata (PEC) intestata al richiedente
  • sottoscrizione della dichiarazione con firma digitale e invio tramite casella di posta elettronica semplice o PEC

 

La richiesta di iscrizione anagrafica per cittadini stranieri dell'Unione Europea è obbligatoria per legge dopo 3 mesi dall'ingresso nel territorio dello Stato Italiano. L’iscrizione anagrafica non è necessaria per il personale diplomatico e consolare.

Con l'entrata in vigore delle norme previste dal decreto in materia di semplificazione e sviluppo (D.L. n.5 del 9 febbraio 2012), l'Ufficiale d'Anagrafe, nei due giorni lavorativi successivi alla presentazione delle dichiarazioni,  effettua le iscrizioni anagrafiche. Gli effetti giuridici delle iscrizioni anagrafiche decorrono dalla data di presentazione della dichiarazione.

L'Ufficio Anagrafe provvederà successivamente ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti per l'iscrizione anagrafica.

In caso di dichiarazioni mendaci sarà data informativa all’autorità giudiziaria competente. Gli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 prevedono infatti la decadenza dai benefici e sanzioni penali per chi dichiara il falso ad un pubblico ufficiale.

In caso di esiti negativi degli accertamenti,  l'Ufficio Anagrafe provvede ad inviare una comunicazione di interruzione dei termini del procedimento alla quale l'interessato potrà replicare presentando memorie o documenti utili all'istruttoria del procedimento.
 

Occorre essere in possesso di passaporto o carta di identità e trovarsi in una delle seguenti condizioni:

  • essere lavoratore subordinato o autonomo. E' necessario presentare idonea documentazione attestante il rapporto di lavoro subordinato o autonomo
  • disporre per sé stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il periodo di soggiorno, e di un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo comunque denominato che copra tutti i rischi nel territorio nazionale. La durata della polizza assicurativa deve essere di almeno un anno
  • essere iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per seguirvi come attività principale un corso di studi o di formazione professionale e disporre, per sé stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il suo periodo di soggiorno, da attestare attraverso una dichiarazione o con altra idonea documentazione, e di un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo che copra tutti i rischi nel territorio nazionale. Occorre produrre l'attestato di iscrizione all'istituto scolastico. La durata della polizza assicurativa deve essere di almeno un anno, o almeno pari al corso di studio o formazione se inferiore a un anno
  • essere familiare di cittadinanza Europea che accompagna o raggiunge un cittadino dell'Unione che ha diritto di soggiornare ai sensi delle lettere a), b) o c). Per familiari si intendono il coniuge, i discendenti in linea retta (figli, nipoti) e gli ascendenti in linea retta (genitori, nonni)

N.B. Dal 1 luglio 2013 la Croazia è entrata a far parte dell'Unione Europea. Da tale data per i cittadini appartenenti al predetto Paese trovano applicazione le vigenti disposizioni di diritto comunitario in materia di libera circolazione nel territorio dell'U.E. previste dal Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n.30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri), salvo le limitazioni derivanti dalle disposizioni in materia penale ed a tutela dell'ordine pubblico e di pubblica sicurezza.


Per quanto riguarda l'accesso al mercato del lavoro subordinato, il Governo italiano, analogamente a quanto previsto da altri Paesi dell'U.E., ha deciso di avvalersi di un regime transitorio, prima di liberalizzare completamente l'accesso al lavoro subordinato.

Tale regime non si applicherà alle categorie previste dalle seguenti disposizioni contenute nel Testo Unico dell'Immigrazione (D.Lgs. n.286/1998):

  • art.27, comma 1 - ad eccezione delle lettere g) e i);
  • art.27-ter (ricercatori);
  • art.27-quater (lavoratori altamente qualificati);
  • art.24 (lavoratori stagionali, ivi compresi coloro che dimostrino di essere venuti in Italia almeno 2 anni di  seguito per prestare lavoro stagionale, ai sensi dell'art.5, comma 3ter, del Testo Unico);
  • lavoratori domestici.

 

Come presentare la richiesta:

 

La richiesta di iscrizione anagrafica può  essere inviata:

  • via e-mail alla casella: a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. (al fine di facilitare e velocizzare lo smistamento delle richieste si chiede cortesemente di indicare nell'oggetto della e-mail la sigla "APR")
  • via posta raccomandata al Settore Affari Generali - Via Matteotti, 13 - Ufficio Anagrafe (in caso di trasferimento di residenza da altro comune o dall'estero) 

L'inoltro per via telematica è consentito seguendo una delle seguenti modalità:

  • acquisizione mediante scanner della copia della dichiarazione recante la firma autografa e della copia del documento d'identità del richiedente e trasmissione tramite casella di posta elettronica semplice
  • trasmissione della dichiarazione attraverso la casella di posta elettronica certificata (PEC) intestata al richiedente
  • sottoscrizione della dichiarazione con firma digitale e invio tramite casella di posta elettronica semplice o PEC

Normativa di riferimento: D.Lgs. n. 30/2007

Il D. Lgs. n. 30/2007 si applica anche ai cittadini appartenenti ai seguenti Stati: Islanda, Liechteinstein, Norvegia, Svizzera, San Marino, Principato di Monaco, Principato di Andorra, Città del Vaticano

 

Cosa fa l'Ufficio Elettorale?

 

Il servizio elettorale è una funzione di competenza dello Stato demandata ai comuni, pertanto, il Sindaco quale Ufficiale di Governo al fine di garantire il puntuale funzionamento di detto servizio delega l'operatività dell'ufficio ad uno staff formato da un dirigente coadiuvato da un responsabile dell'Ufficio Elettorale e da impiegati.

 

Compito basilare dell'Ufficio elettorale è mantenere aggiornate costantemente le liste elettorali mediante revisioni semestrali e straordinarie, cancellando o iscrivendo elettori che: emigrano, immigrano, perdono il diritto elettorale, riacquistano la capacità elettorale, acquisiscono la cittadinanza Italiana, cambiano l'indirizzo, ecc..

 

L'Ufficio elettorale, inoltre, provvede per la parte di competenza dell'Amministrazione Comunale, all'organizzazione dei servizi necessari per lo svolgimento di tutte le consultazioni popolari. Provvede, altresì, all'aggiornamento:  dell'Albo degli Scrutatori, dell'Albo dei Presidenti di Seggio, dell'Albo dei Giudici Popolari e al rilascio delle certificazioni dl godimento dei diritti politici nonché d'iscrizione nelle liste elettorali.

 

Documenti e servizi rilasciati:

 

  • Aggiornamento e tenuta delle liste elettorali generali e sezionali del Comune, di competenza dell'Ufficio Elettorale Comunale;
  • Gestione archivio corrente relativo ai fascicoli personali degli elettori;
  • Iscrizione degli italiani residenti all'estero nelle liste elettorali;
  • Gestione della revisione semestrale per gli iscrivendi (cittadini che compiranno i diciotto anni nel semestre successivo) nelle liste elettorali generali e sezionali, con la formazione dei fascicoli personali;
  • Stampa, consegna e aggiornamento delle tessere elettorali;
  • Pianificazione voto elettori disabili;
  • Procedure per votare all'estero;
  • Formazione e aggiornamento dell'Albo dei Presidenti e dell'albo degli scrutatori di seggio elettorale;
  • Sede della Commissione Elettorale Circondariale;
  • Aggiornamento delle liste elettorali generali e sezionali dei Comuni di competenza della Commissione Elettorale Circondariale;
  • Archiviazione atti della Commissione Elettorale Circondariale;
  • Formazione e aggiornamento degli albi dei Giudici Popolari;
  • Rilascio in tempo reale del certificato iscrizione nelle liste elettorali;
  • Rilascio e aggiornamento tessere elettorali;
  • Organizzazione servizi per lo svolgimento di tutte le consultazioni elettorali e referendarie;
  • Regolamentazione della propaganda elettorale indiretta e diretta;
  • Designazione confini sezionali elettorali;
  • Propaganda elettorale indiretta.
 

 

 

 

Dal 2012 sono in vigore le nuove norme che vietano di emettere certificati da produrre alle pubbliche amministrazioni e ai privati gestori di pubblico servizio

 

L'autocertificazione è  una dichiarazione, sottoscritta dall'interessato, che sostituisce i certificati (es. residenza, titolo di studio, lavoro ecc.) o gli atti di notorietà.

L’autocertificazione è gratuita e gli Enti pubblici, così come le società concessionarie di pubblico servizio, hanno l’obbligo di accettarla.

Come fare
Per l'autocertificazione puoi usare il “modello autocertificazione” (allegato in fondo alla pagina): occorre compilarlo con i tuoi dati personali e barrare la casella che interessa.

Per la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà puoi usare il "modello di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà" (allegato in fondo alla pagina): la dichiarazione deve vertere su stati, fatti o qualità personali a diretta conoscenza del dichiarante.

I cittadini extracomunitari possono usare l’autocertificazione solo se:

- sono legalmente residenti in Italia

- la dichiarazione contiene dati la cui veridicità può essere accertata da soggetti pubblici o privati italiani.

Attenzione: a partire dal 1° gennaio 2012 non è più consentito al Servizio Anagrafe emettere certificati anagrafici e di stato civile diretti ad altre pubbliche amministrazioni e a privati gestori di pubblici servizi. I cittadini possono utilizzare l’autocertificazione e la dichiarazioni sostitutiva dell’atto di notorietà: le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi sono obbligati ad accettarle (art. 15, legge n. 183/2011)

 Normativa di riferimento: D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.

 

 

COMUNE DI SAN VALENTINO TORIO

Indirizzo:
Via Matteotti
84010 - San Valentino Torio (SA)
Tel. 081 5187811
pec protocollocomunedisanvalentinotorio@pec.it
P.Iva/CF: IT 00577010655

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