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Bed & Breakfast
Costituisce attività ricettiva di B&B l'offerta di alloggio e prima colazione esercitata, con carattere saltuario e non professionale, da un nucleo familiare che, ad integrazione del proprio reddito, utilizza parte della propria abitazione, fino ad un massimo di tre camere e per un massimo di sei ospiti.
L'attività di cui sopra deve assicurare i seguenti servizi minimi:
- fino a due ospiti un servizio bagno anche coincidente con quello dell'abitazione; oltre i due ospiti un ulteriore servizio bagno;
- requisiti dimensionali minimi per camera, come segue:
- 9,00 mq per un posto letto;
- 12,00 mq per due posti letto;
- 18,00 mq per tre posti letto;
- 24,00 mq per quattro posti letto;
- pulizia quotidiana dei locali;
- cambio della biancheria, compresa quella da bagno, due volte a settimana o a cambio del cliente;
- fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda, riscaldamento;
- cibi e bevande confezionate per la prima colazione.
I locali destinati all'attività di B&B devono possedere le caratteristiche strutturali ed igienico-edilizie previste per i locali di abitazione dal regolamento igienico-edilizio comunale, nonché l'adeguamento alle normative di sicurezza vigente.
Il soggiorno massimo consentito non può superare i trenta giorni consecutivi. L'esercizio dell'attività non costituisce cambio di destinazione d'uso dell'immobile e comporta, per i proprietari o i possessori dell'abitazione, l'obbligo di residenza e stabile domicilio nella stessa.
Titolarità
Proprietario, o avente titolo, di unità abitativa di Bed and Breakfast (B&B).
Procedura
L'attività di B&B può essere intrapresa previa domanda, presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività, da inviare al Comune per richiedere l'autorizzazione dell'inizio dell'attività e da cui risulta:
- le generalità complete dell'interessato e l'ubicazione dell'immobile;
- planimetria dell'immobile con l'indicazione dell'uso cui sono destinati i vari locali, firmata da un tecnico iscritto ad un albo professionale e accompagnata dal certificato di abitabilità o da autodichiarazione sostitutiva;
- certificazione sullo stato di famiglia e sulla residenza, nonché autodichiarazione dell'interessato che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 10 della L. n. 575 del 31/05/65 e indicate nell'allegato 1 al D.Lgs. n. 490/94.
Il Comune provvede, entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, ad effettuare apposito sopralluogo ai fini della conferma dell'idoneità all'esercizio dell'attività, verificando che:
- sussistano i requisiti soggettivi del titolare e degli eventuali rappresentanti, previsti dagli articoli 11 e 12 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. n. 773/31;
- sussistano i requisiti igienico-sanitari, antinfortunistici ed antincendio previsti dalle norme vigenti.
Classificazione
Gli esercizi ricettivi di B&B sono classificati, ognuno per la propria denominazione, in un'unica categoria.
Obblighi specifici del titolare dell'attività
I titolari dell'attività sono tenuti:
- ad attenersi alle disposizioni di pubblica sicurezza, relative alla denuncia delle persone alloggiate;
- a comunicare, ogni quattro mesi, all'Ente Provinciale per il Turismo i dati ricettivi e del movimento ai fini statistici;
- ad esporre, nei locali adibiti all'esercizio di B&B, in luogo ben visibile, l'autorizzazione di inizio dell'attività e la tabella indicante le tariffe praticate.
I Comuni provvedono a stilare ogni anno un elenco nominativo e di consistenza ricettiva degli esercizi di B&B, e ne danno comunicazione all'Assessorato regionale competente, alla Provincia ed all'Ente Provinciale per il Turismo.
Obblighi generali per le attività e i servizi turistici
In via generale, e senza esclusione, il D.P.C.M. del 13/9/02, attuativo dell'art. 2 comma 4 della L. n. 135/01, e la cui entrata in vigore ha comportato l'abrogazione della L. n. 217/83, ha stabilito che le attività ed i servizi turistici:
- devono garantire, nel rispetto delle norme vigenti in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, la fruizione anche ai turisti con inabilità e/o con limitate capacità motorie;
- devono rispettare le normative volte alla tutela ed alla sicurezza del cliente, alle garanzie nel rapporto servizio proposto-servizio reso-corrispettivo, alla sostenibilità ambientale;
- devono garantire l'applicazione delle condizioni normative e salariali stabilite dai contratti collettivi di lavoro.
Sospensione dell'attività
Il titolare dell'attività che intende procedere alla sospensione temporanea o alla cessazione della stessa deve darne preventivo o, qualora ciò non fosse possibile, contestuale avviso al Comune. Il periodo di sospensione volontaria dell'attività non può essere superiore a sei mesi; decorso tale termine, si presume la rinuncia.
Scadenze/Rinnovi
L'esercizio dell'attività di B&B si rinnova annualmente su comunicazione dell'interessato, con la quale dichiara la persistenza dei requisiti di cui all'art. 2 della L.R. n. 5/01.
Sanzioni
L'esercizio dell'attività può essere interdetto dal Comune in ogni tempo, qualora venga meno uno dei requisiti per il rilascio previsti dall'art. 2 della L.R. n. 5/01, o per motivi di pubblica sicurezza.
Il Comune, previa diffida, può sospendere temporaneamente l’attività quando, con adeguata motivazione, non ritiene necessaria l'irrogazione dell’interdizione di cui sopra.
Chiunque fa funzionare uno degli esercizi B&B senza gli adempimenti di cui all'art. 2 della L.R. 5/01 é soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 1.549,00 a euro 4.131,00.
L'omessa esposizione della tabella indicante le tariffe praticate comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 1.54,00 a euro 464,00.
L'applicazione di prezzi superiori a quelli esposti comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 258,00 a euro 1.032,00.
Il superamento della capacità ricettiva consentita comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 258,00 a euro 1.032,00. In ogni caso di recidiva le sanzioni previste ai commi precedenti sono raddoppiate e nei casi più gravi può procedersi alla sospensione dell'attività o all'interdizione della stessa.
Normativa di riferimento
Normativa nazionale
- D.P.R. n. 616/77.
- Legge n. 135/01.
- D.P.C.M. 13/9/02.
Normativa regionale
- L.R. n. 5/2001.
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