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AREE TEMATICHE

La richiesta di iscrizione anagrafica per cittadini stranieri dell'Unione Europea è obbligatoria per legge dopo 3 mesi dall'ingresso nel territorio dello Stato Italiano. L’iscrizione anagrafica non è necessaria per il personale diplomatico e consolare.

Con l'entrata in vigore delle norme previste dal decreto in materia di semplificazione e sviluppo (D.L. n.5 del 9 febbraio 2012), l'Ufficiale d'Anagrafe, nei due giorni lavorativi successivi alla presentazione delle dichiarazioni,  effettua le iscrizioni anagrafiche. Gli effetti giuridici delle iscrizioni anagrafiche decorrono dalla data di presentazione della dichiarazione.

L'Ufficio Anagrafe provvederà successivamente ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti per l'iscrizione anagrafica.

In caso di dichiarazioni mendaci sarà data informativa all’autorità giudiziaria competente. Gli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 prevedono infatti la decadenza dai benefici e sanzioni penali per chi dichiara il falso ad un pubblico ufficiale.

In caso di esiti negativi degli accertamenti,  l'Ufficio Anagrafe provvede ad inviare una comunicazione di interruzione dei termini del procedimento alla quale l'interessato potrà replicare presentando memorie o documenti utili all'istruttoria del procedimento.
 

Occorre essere in possesso di passaporto o carta di identità e trovarsi in una delle seguenti condizioni:

  • essere lavoratore subordinato o autonomo. E' necessario presentare idonea documentazione attestante il rapporto di lavoro subordinato o autonomo
  • disporre per sé stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il periodo di soggiorno, e di un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo comunque denominato che copra tutti i rischi nel territorio nazionale. La durata della polizza assicurativa deve essere di almeno un anno
  • essere iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per seguirvi come attività principale un corso di studi o di formazione professionale e disporre, per sé stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il suo periodo di soggiorno, da attestare attraverso una dichiarazione o con altra idonea documentazione, e di un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo che copra tutti i rischi nel territorio nazionale. Occorre produrre l'attestato di iscrizione all'istituto scolastico. La durata della polizza assicurativa deve essere di almeno un anno, o almeno pari al corso di studio o formazione se inferiore a un anno
  • essere familiare di cittadinanza Europea che accompagna o raggiunge un cittadino dell'Unione che ha diritto di soggiornare ai sensi delle lettere a), b) o c). Per familiari si intendono il coniuge, i discendenti in linea retta (figli, nipoti) e gli ascendenti in linea retta (genitori, nonni)

N.B. Dal 1 luglio 2013 la Croazia è entrata a far parte dell'Unione Europea. Da tale data per i cittadini appartenenti al predetto Paese trovano applicazione le vigenti disposizioni di diritto comunitario in materia di libera circolazione nel territorio dell'U.E. previste dal Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n.30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri), salvo le limitazioni derivanti dalle disposizioni in materia penale ed a tutela dell'ordine pubblico e di pubblica sicurezza.


Per quanto riguarda l'accesso al mercato del lavoro subordinato, il Governo italiano, analogamente a quanto previsto da altri Paesi dell'U.E., ha deciso di avvalersi di un regime transitorio, prima di liberalizzare completamente l'accesso al lavoro subordinato.

Tale regime non si applicherà alle categorie previste dalle seguenti disposizioni contenute nel Testo Unico dell'Immigrazione (D.Lgs. n.286/1998):

  • art.27, comma 1 - ad eccezione delle lettere g) e i);
  • art.27-ter (ricercatori);
  • art.27-quater (lavoratori altamente qualificati);
  • art.24 (lavoratori stagionali, ivi compresi coloro che dimostrino di essere venuti in Italia almeno 2 anni di  seguito per prestare lavoro stagionale, ai sensi dell'art.5, comma 3ter, del Testo Unico);
  • lavoratori domestici.

 

Come presentare la richiesta:

 

La richiesta di iscrizione anagrafica può  essere inviata:

  • via e-mail alla casella: a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. (al fine di facilitare e velocizzare lo smistamento delle richieste si chiede cortesemente di indicare nell'oggetto della e-mail la sigla "APR")
  • via posta raccomandata al Settore Affari Generali - Via Matteotti, 13 - Ufficio Anagrafe (in caso di trasferimento di residenza da altro comune o dall'estero) 

L'inoltro per via telematica è consentito seguendo una delle seguenti modalità:

  • acquisizione mediante scanner della copia della dichiarazione recante la firma autografa e della copia del documento d'identità del richiedente e trasmissione tramite casella di posta elettronica semplice
  • trasmissione della dichiarazione attraverso la casella di posta elettronica certificata (PEC) intestata al richiedente
  • sottoscrizione della dichiarazione con firma digitale e invio tramite casella di posta elettronica semplice o PEC

Normativa di riferimento: D.Lgs. n. 30/2007

Il D. Lgs. n. 30/2007 si applica anche ai cittadini appartenenti ai seguenti Stati: Islanda, Liechteinstein, Norvegia, Svizzera, San Marino, Principato di Monaco, Principato di Andorra, Città del Vaticano

 

Cosa fa l'Ufficio Elettorale?

 

Il servizio elettorale è una funzione di competenza dello Stato demandata ai comuni, pertanto, il Sindaco quale Ufficiale di Governo al fine di garantire il puntuale funzionamento di detto servizio delega l'operatività dell'ufficio ad uno staff formato da un dirigente coadiuvato da un responsabile dell'Ufficio Elettorale e da impiegati.

 

Compito basilare dell'Ufficio elettorale è mantenere aggiornate costantemente le liste elettorali mediante revisioni semestrali e straordinarie, cancellando o iscrivendo elettori che: emigrano, immigrano, perdono il diritto elettorale, riacquistano la capacità elettorale, acquisiscono la cittadinanza Italiana, cambiano l'indirizzo, ecc..

 

L'Ufficio elettorale, inoltre, provvede per la parte di competenza dell'Amministrazione Comunale, all'organizzazione dei servizi necessari per lo svolgimento di tutte le consultazioni popolari. Provvede, altresì, all'aggiornamento:  dell'Albo degli Scrutatori, dell'Albo dei Presidenti di Seggio, dell'Albo dei Giudici Popolari e al rilascio delle certificazioni dl godimento dei diritti politici nonché d'iscrizione nelle liste elettorali.

 

Documenti e servizi rilasciati:

 

  • Aggiornamento e tenuta delle liste elettorali generali e sezionali del Comune, di competenza dell'Ufficio Elettorale Comunale;
  • Gestione archivio corrente relativo ai fascicoli personali degli elettori;
  • Iscrizione degli italiani residenti all'estero nelle liste elettorali;
  • Gestione della revisione semestrale per gli iscrivendi (cittadini che compiranno i diciotto anni nel semestre successivo) nelle liste elettorali generali e sezionali, con la formazione dei fascicoli personali;
  • Stampa, consegna e aggiornamento delle tessere elettorali;
  • Pianificazione voto elettori disabili;
  • Procedure per votare all'estero;
  • Formazione e aggiornamento dell'Albo dei Presidenti e dell'albo degli scrutatori di seggio elettorale;
  • Sede della Commissione Elettorale Circondariale;
  • Aggiornamento delle liste elettorali generali e sezionali dei Comuni di competenza della Commissione Elettorale Circondariale;
  • Archiviazione atti della Commissione Elettorale Circondariale;
  • Formazione e aggiornamento degli albi dei Giudici Popolari;
  • Rilascio in tempo reale del certificato iscrizione nelle liste elettorali;
  • Rilascio e aggiornamento tessere elettorali;
  • Organizzazione servizi per lo svolgimento di tutte le consultazioni elettorali e referendarie;
  • Regolamentazione della propaganda elettorale indiretta e diretta;
  • Designazione confini sezionali elettorali;
  • Propaganda elettorale indiretta.
 

 

 

 

Dal 2012 sono in vigore le nuove norme che vietano di emettere certificati da produrre alle pubbliche amministrazioni e ai privati gestori di pubblico servizio

 

L'autocertificazione è  una dichiarazione, sottoscritta dall'interessato, che sostituisce i certificati (es. residenza, titolo di studio, lavoro ecc.) o gli atti di notorietà.

L’autocertificazione è gratuita e gli Enti pubblici, così come le società concessionarie di pubblico servizio, hanno l’obbligo di accettarla.

Come fare
Per l'autocertificazione puoi usare il “modello autocertificazione” (allegato in fondo alla pagina): occorre compilarlo con i tuoi dati personali e barrare la casella che interessa.

Per la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà puoi usare il "modello di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà" (allegato in fondo alla pagina): la dichiarazione deve vertere su stati, fatti o qualità personali a diretta conoscenza del dichiarante.

I cittadini extracomunitari possono usare l’autocertificazione solo se:

- sono legalmente residenti in Italia

- la dichiarazione contiene dati la cui veridicità può essere accertata da soggetti pubblici o privati italiani.

Attenzione: a partire dal 1° gennaio 2012 non è più consentito al Servizio Anagrafe emettere certificati anagrafici e di stato civile diretti ad altre pubbliche amministrazioni e a privati gestori di pubblici servizi. I cittadini possono utilizzare l’autocertificazione e la dichiarazioni sostitutiva dell’atto di notorietà: le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi sono obbligati ad accettarle (art. 15, legge n. 183/2011)

 Normativa di riferimento: D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.

 

 

IMPORTANTI NOVITA’ PER IL RILASCIO DELLA CARTA D’IDENTITA’ AI MINORI DI ANNI 18.

In conformità al Decreto-Legge n. 70 del 13 maggio 2011, è soppresso il limite minimo di età per il rilascio della carta di identità, precedentemente fissato in anni quindici, ed è stabilita una validità temporale di tale documento, diversa a seconda dell’età del minore, in analogia con la durata del passaporto.

N.B. La presenza del minore e' sempre necessaria 

Rilascio della carta d’identità ai minori con età inferiore ai 3 anni: la carta d’identità rilasciata ai minori con età inferiore ai tre anni ha una validità di tre anni.
La richiesta del documento del minore deve avvenire in presenza di entrambi i genitori e del minore stesso. E’ possibile la presenza di un solo genitore che accompagna il minore, ma in questo caso occorrerà la presenza di un altro soggetto maggiorenne in qualità di testimone, oppure, se dalla fotografia è possibile il riconoscimento del minore, la presentazione di un altro documento di identità del minore in corso di validità (passaporto o il certificato di identità con fotografia precedentemente rilasciato ai minori di anni 15).
Per la validità all’espatrio, se un genitore non può essere presente, occorre la dichiarazione di assenso all’espatrio (allegata in fondo alla pagina).
Occorre presentarsi con tre foto tessera del minore a colori su sfondo bianco, uguali, recenti e con il capo scoperto.

Rilascio della carta d’identità ai minori con età dai 3 ai 18 anni: la carta d’identità rilasciata ai minori con età dai 3 ai 18 anni ha una validità di cinque anni.
La richiesta del documento del minore deve avvenire in presenza di entrambi i genitori e del minore stesso. E’ possibile la presenza di un solo genitore che accompagna il minore, ma in questo caso occorrerà la presenza di un altro soggetto maggiorenne in qualità di testimone, oppure, se dalla fotografia è possibile il riconoscimento del minore, la presentazione di un altro documento di identità del minore in corso di validità (passaporto o il certificato di identità precedentemente rilasciato ai minori di anni 15). Per la validità all’espatrio, se un genitore non può essere presente occorre la dichiarazione di assenso all’espatrio (allegata in fondo alla pagina).
Occorre presentarsi con tre foto tessera del minore a colori su sfondo bianco, uguali, recenti e con il capo scoperto.

INFORMAZIONI UTILI PER L’ESPATRIO DEI MINORI

al fine di evitare il verificarsi di casi di respingimento presso le frontiere straniere il Ministero degli Affari Esteri ha comunicato che dal 26 giugno 2012, i minori che viaggiano devono avere ciascuno il proprio documento di viaggio individuale e non possono pertanto essere iscritti sul passaporto dei genitori. Tale data, infatti, costituisce il termine ultimo per l'applicazione della disposizione di cui al regolamento (CE) n. 2252/2004, il quale prevede che i passaporti ed i documenti di viaggio siano rilasciati come documenti individuali.

Per il minore di anni 14, l’uso della carta di identità ai fini dell’espatrio è subordinato alla condizione che il minore viaggi in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o che venga menzionato – su una dichiarazione rilasciata da chi può dare l’assenso o l’autorizzazione, convalidata dalla Questura o dalle Autorità consolari – il nome della persona, dell’ente o della compagnia di trasporto a cui il minore medesimo è affidato. A richiesta la carta d'identità valida per l'espatrio rilasciata ai minori di età inferiore agli anni 14 può riportare il nome dei genitori o di chi ne fa le veci. Tale dicitura potrà altresì essere aggiunta anche sui documenti già rilasciati.

 

 

Rilascio della carta d’identità ai  minori di cittadinanza straniera: nel caso di rilascio della carta d’identità ai minori di cittadinanza straniera è necessaria la presenza di almeno un genitore e di un altro soggetto maggiorenne in qualità di testimone o di un altro documento del minore in corso di validità (passaporto). La qualità di genitore deve essere correttamente registrata in Anagrafe.

Occorre inoltre che il minore sia titolare di permesso di soggiorno in corso di validità se trattasi di primo rilascio.

Non è necessaria la dichiarazione di assenso alla validità per l’espatrio in quanto il documento rilasciato non costituisce titolo per l’espatrio.

Occorre presentarsi con tre foto tessera del minore a colori su sfondo bianco, uguali, recenti e con il capo scoperto.

Costo della carta di identità: € 6,00.

A chi rivolgersi

Servizio Anagrafe
via Matteotti, 13

Carta d'identità per residenti maggiorenni (italiani e stranieri) e cosa fare in caso di furto, smarrimento e deterioramento della carta d'identità precedente

 È il documento che attesta l'identità della persona e, se richiesto con validità per l'espatrio, è equipollente al passaporto per espatriare nei paesi dell'Area Shengen (per i soli cittadini italiani).


Dal 25 giugno 2008 la carta di identità per i maggiorenni ha validità 10 anni.

I documenti d'identità rilasciati o rinnovati dopo l'entrata in vigore dell'art. 7,  Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5, hanno validità fino alla data corrispondente al giorno e mese di nascita del titolare immediatamente successiva alla scadenza che sarebbe altrimenti prevista per il documento medesimo.

Documentazione richiesta per ottenere o rinnovare la carta d’identità: 

Per il richiedente maggiorenne italiano o appartenente all'Unione Europea:

- carta d'identita' precedente (in caso di rinnovo)

- documento di identità in corso di validità

- tre foto tessera a colori su sfondo bianco, uguali, recenti e con il capo scoperto (nella sezione allegati sono scaricabili le prescrizioni dettate dal Ministero dell'Interno relativamente alle foto per il passaporto, applicabili anche alla carta d'identita' in analogia)

 

In caso di furto o smarrimento della carta d'identita' precedente:

- denuncia presentata all'autorita' di Pubblica Sicurezza

- altro documento d'identita' in corso di validita' (in alternativa occorre la presenza di due testimoni maggiorenni  muniti di valido documento d'identità' se non siete di diretta conoscenza del pubblico ufficiale che rilascia il documento)

- tre foto tessera a colori su sfondo bianco, uguali, recenti e con il capo scoperto (nella sezione allegati sono scaricabili le prescrizioni dettate dal Ministero dell'Interno relativamente alle foto per il passaporto, applicabili anche alla carta d'identita' in analogia)

 

In caso di deterioramento della carta d'identita' precedente:

- restituzione del vecchio documento
- tre foto tessera a colori su sfondo bianco, uguali, recenti e con il capo scoperto 

Nel caso in cui il  vecchio documento, causa deterioramento, non consenta l'identificazione:

- restituzione di cio' che resta del vecchio documento

- altro documento d'identita' in corso di validita' (in alternativa occorre la presenza di due testimoni maggiorenni muniti di valido documento d'identità' se non siete di diretta conoscenza del pubblico ufficiale che rilascia il documento)

-  tre foto tessera a colori su sfondo bianco, uguali, recenti e con il capo scoperto 

 

Per il richiedente cittadino straniero non appartenente all'Unione Europea:

- tre foto tessera a colori su sfondo bianco, uguali, recenti e con il capo scoperto 

- cartà d’identità precedente (in caso di rinnovo)

- documento d'identità in corso di validità (passaporto)
- permesso di soggiorno o carta di soggiorno, in corso di validità

La carta d’identità può essere rinnovata da 180 giorni prima della sua scadenza, con le stesse modalità previste per il rilascio.

Costo della carta di identità: € 6,00.

Nota bene:
- non è necessario rinnovare la carta d’identità in occasione di cambi di indirizzo e di residenza

- Il Ministero dell'Interno, con nota del 21 agosto 2009, comunica che le Autorità egiziane hanno formalmente notificato di non riconoscere il documento cartaceo di proroga della validità della carta d'identità elettronica.

Anche in altri Paesi, quali la Turchia, la Tunisia, la Croazia e la Romania si sono verificate analoghe situazioni di disagio. Si suggerisce ai cittadini che intendessero recarsi in viaggio nei Paesi sopraindicati di munirsi di altro idoneo documento di viaggio.

Si segnala inoltre che a fronte dei ripetuti disagi verificatisi a nostri connazionali, determinati dal mancato riconoscimento da parte di alcuni Paesi delle carte di identità valide per l’espatrio prorogate (cartacee rinnovate con il timbro), il Ministero dell’Interno ha emanato la Circolare n. 23 del 28.7.2010, con la quale ha comunicato che i possessori di carte di identità rinnovate o da rinnovare possono richiedere al proprio Comune di sostituirle con nuove carte d’identità, la cui validità decennale decorrerà dalla data del nuovo documento. 

Per i cittadini stranieri il timbro di proroga viene apposto esibendo il permesso di soggiorno in corso di validità.  


A chi rivolgersi

Servizio Anagrafe
via Matteotti,13

 

E' vietato emettere certificati da produrre alle pubbliche amministrazioni e ai privati gestori di pubblico servizio. Occorre usare l'autocertificazione.

Certificati Anagrafici, certificati ed estratti di Stato Civile

I certificati anagrafici, gli estratti e i certificati di stato civile possono essere richiesti da chiunque, anche se intestati ad altre persone. Vengono rilasciati presso tutti gli sportelli anagrafici. 

Certificato contestuale: è il certificato che contiene le informazioni di residenza, cittadinanza, stato civile, esistenza in vita e di nascita.
Costa Euro 0.26 in carta libera (occorre dichiarare una causa di esenzione prevista dalla legge) oppure Euro 16,52 in bollo.

Certificato di cittadinanza: è il certificato che attesta la cittadinanza dell’intestatario.
Costa Euro 0.26 in carta libera (occorre dichiarare una causa di esenzione prevista dalla legge) oppure Euro 16,52 in bollo.

Certificato di esistenza in vita: è il certificato che attesta l’esistenza in vita. Costa Euro 0.26 in carta libera (occorre dichiarare una causa di esenzione prevista dalla legge) oppure Euro 16,52 in bollo.

Certificato di residenza: è il certificato che attesta la residenza dell’intestatario.
Costa Euro 0.26 in carta libera (occorre dichiarare una causa di esenzione prevista dalla legge) oppure Euro 16,52 in bollo.

Certificato di stato libero: è il certificato che attesta lo stato civile libero dell’intestatario (celibato/nubilato, vedovanza, libertà di stato a seguito di divorzio).
Costa Euro 0.26 in carta libera (occorre dichiarare una causa di esenzione prevista dalla legge) oppure Euro 16,52 in bollo.

Certificato di stato di famiglia: è il certificato che attesta la composizione della famiglia anagrafica dell’intestatario.
Costa Euro 0.26 in carta libera (occorre dichiarare una causa di esenzione prevista dalla legge) oppure Euro 16,52 in bollo.

Certificazioni anagrafiche storiche

La certificazione storica attesta le situazioni anagrafiche pregresse. Per richiedere certificati storici occorre dichiarare un interesse tutelato dall’ordinamento giuridico. I tempi per la produzione dei certificati storici variano fino a un massimo di 30 giorni nel caso in cui sia necessaria una ricerca manuale presso l'archivio anagrafico.

Certificato storico di residenza: attesta le variazioni di residenza dell’intestatario a partire dalla prima iscrizione anagrafica a San Valentino Torio.
Costa Euro 2.58 in carta libera (occorre dichiarare una causa di esenzione prevista dalla legge) oppure Euro 21,16 in carta da bollo.

Certificato storico di stato di famiglia: attesta le variazioni della composizione del nucleo famigliare a partire da una determinata data.
Costa Euro 2.58 per ogni componente della famiglia anagrafica se richiesto in carta
libera (occorre dichiarare una causa di esenzione prevista dalla legge) oppure Euro 5.16 per ogni componente della famiglia anagrafica più una marca da bollo da Euro 16,00, se richiesto in bollo.

Certificato ed estratto di nascita: il certificato di nascita attesta l'evento della nascita dell’intestatario (nome, cognome, data e luogo di nascita); l'estratto di nascita indica anche l'ora di nascita e può contenere eventuali annotazioni (matrimoni, divorzi, decesso, eventuali aggiornamenti di cittadinanza).
Il costo è sempre di Euro 0,26.

Certificato ed estratto di matrimonio:
- il certificato di matrimonio attesta l'evento del matrimonio (nomi e cognomi degli sposi, data e luogo del matrimonio)
- l'estratto di matrimonio può contenere anche eventuali annotazioni (regime patrimoniale del matrimonio, divorzio, annullamento).
Il costo è sempre di Euro 0,26.

Certificato ed estratto di decesso:
- il certificato di decesso attesta l'evento del decesso dell’intestatario (nome, cognome, data e luogo di decesso)
- l'estratto di decesso indica anche l'ora di decesso e può contenere eventuali annotazioni.
Il costo è sempre di Euro 0,26.

 

Copie integrali di atti di nascita, matrimonio e morte

 Le copie integrali degli atti di stato civile possono essere richieste solo dagli interessati o dai loro delegati (delega in carta semplice e fotocopia documento d'identità dell'interessato).

Copia integrale dell’atto di nascita, matrimonio e morte: è la copia fotostatica della pagina del registro di nascita, matrimonio e morte in cui è iscritto l’atto. La copia integrale riporta tutte le eventuali annotazioni presenti sull’atto di nascita, e per questo motivo il rilascio di tale certificazione è subordinato alla valutazione da parte dell’Ufficiale di Stato Civile delle motivazioni giuridiche a sostegno della richiesta.

Il costo è sempre di Euro 0,26.

DOCUMENTI PERSONALI:

Carta di identità per maggiorenni

Carta di identità per minorenni

Modulistica autocertificazione

ELETTORALE

Elettorale

ISCRIZIONE ANAGRAFICA STRANIERI

Cittadini UE

Cittadini extra UE

RESIDENZA E CITTADINANZA

Cambio residenza o indirizzo

Trasferimento residenza all'estero di un cittadino italiano

Attestazioni di soggiorno permanente e non - UE

Rinnovo dichiarazione dimora abituale cittadini extracomunitari

Richiesta cittadinanza italiana

COMUNE DI SAN VALENTINO TORIO

Indirizzo:
Via Matteotti
84010 - San Valentino Torio (SA)
Tel. 081 5187811
pec protocollocomunedisanvalentinotorio@pec.it
P.Iva/CF: IT 00577010655

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