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La richiesta di iscrizione anagrafica per cittadini stranieri dell'Unione Europea è obbligatoria per legge dopo 3 mesi dall'ingresso nel territorio dello Stato Italiano. L’iscrizione anagrafica non è necessaria per il personale diplomatico e consolare.

Con l'entrata in vigore delle norme previste dal decreto in materia di semplificazione e sviluppo (D.L. n.5 del 9 febbraio 2012), l'Ufficiale d'Anagrafe, nei due giorni lavorativi successivi alla presentazione delle dichiarazioni,  effettua le iscrizioni anagrafiche. Gli effetti giuridici delle iscrizioni anagrafiche decorrono dalla data di presentazione della dichiarazione.

L'Ufficio Anagrafe provvederà successivamente ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti per l'iscrizione anagrafica.

In caso di dichiarazioni mendaci sarà data informativa all’autorità giudiziaria competente. Gli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 prevedono infatti la decadenza dai benefici e sanzioni penali per chi dichiara il falso ad un pubblico ufficiale.

In caso di esiti negativi degli accertamenti,  l'Ufficio Anagrafe provvede ad inviare una comunicazione di interruzione dei termini del procedimento alla quale l'interessato potrà replicare presentando memorie o documenti utili all'istruttoria del procedimento.
 

Occorre essere in possesso di passaporto o carta di identità e trovarsi in una delle seguenti condizioni:

  • essere lavoratore subordinato o autonomo. E' necessario presentare idonea documentazione attestante il rapporto di lavoro subordinato o autonomo
  • disporre per sé stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il periodo di soggiorno, e di un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo comunque denominato che copra tutti i rischi nel territorio nazionale. La durata della polizza assicurativa deve essere di almeno un anno
  • essere iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per seguirvi come attività principale un corso di studi o di formazione professionale e disporre, per sé stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il suo periodo di soggiorno, da attestare attraverso una dichiarazione o con altra idonea documentazione, e di un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo che copra tutti i rischi nel territorio nazionale. Occorre produrre l'attestato di iscrizione all'istituto scolastico. La durata della polizza assicurativa deve essere di almeno un anno, o almeno pari al corso di studio o formazione se inferiore a un anno
  • essere familiare di cittadinanza Europea che accompagna o raggiunge un cittadino dell'Unione che ha diritto di soggiornare ai sensi delle lettere a), b) o c). Per familiari si intendono il coniuge, i discendenti in linea retta (figli, nipoti) e gli ascendenti in linea retta (genitori, nonni)

N.B. Dal 1 luglio 2013 la Croazia è entrata a far parte dell'Unione Europea. Da tale data per i cittadini appartenenti al predetto Paese trovano applicazione le vigenti disposizioni di diritto comunitario in materia di libera circolazione nel territorio dell'U.E. previste dal Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n.30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri), salvo le limitazioni derivanti dalle disposizioni in materia penale ed a tutela dell'ordine pubblico e di pubblica sicurezza.


Per quanto riguarda l'accesso al mercato del lavoro subordinato, il Governo italiano, analogamente a quanto previsto da altri Paesi dell'U.E., ha deciso di avvalersi di un regime transitorio, prima di liberalizzare completamente l'accesso al lavoro subordinato.

Tale regime non si applicherà alle categorie previste dalle seguenti disposizioni contenute nel Testo Unico dell'Immigrazione (D.Lgs. n.286/1998):

  • art.27, comma 1 - ad eccezione delle lettere g) e i);
  • art.27-ter (ricercatori);
  • art.27-quater (lavoratori altamente qualificati);
  • art.24 (lavoratori stagionali, ivi compresi coloro che dimostrino di essere venuti in Italia almeno 2 anni di  seguito per prestare lavoro stagionale, ai sensi dell'art.5, comma 3ter, del Testo Unico);
  • lavoratori domestici.

 

Come presentare la richiesta:

 

La richiesta di iscrizione anagrafica può  essere inviata:

  • via e-mail alla casella: a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. (al fine di facilitare e velocizzare lo smistamento delle richieste si chiede cortesemente di indicare nell'oggetto della e-mail la sigla "APR")
  • via posta raccomandata al Settore Affari Generali - Via Matteotti, 13 - Ufficio Anagrafe (in caso di trasferimento di residenza da altro comune o dall'estero) 

L'inoltro per via telematica è consentito seguendo una delle seguenti modalità:

  • acquisizione mediante scanner della copia della dichiarazione recante la firma autografa e della copia del documento d'identità del richiedente e trasmissione tramite casella di posta elettronica semplice
  • trasmissione della dichiarazione attraverso la casella di posta elettronica certificata (PEC) intestata al richiedente
  • sottoscrizione della dichiarazione con firma digitale e invio tramite casella di posta elettronica semplice o PEC

Normativa di riferimento: D.Lgs. n. 30/2007

Il D. Lgs. n. 30/2007 si applica anche ai cittadini appartenenti ai seguenti Stati: Islanda, Liechteinstein, Norvegia, Svizzera, San Marino, Principato di Monaco, Principato di Andorra, Città del Vaticano

 

COMUNE DI SAN VALENTINO TORIO

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